PER IL TAR IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE DELLA REGIONE PUÒ ESSERE SOLO UN AVVOCATO ISCRITTO NELL’ALBO SPECIALE – LA REGIONE RIMEDIA UNA SENTENZA CHE FA STORIA.
di Vincenzo Iacovino
L’avvocato De Lisio, già dirigente della Regione Molise a tempo indeterminato, regolarmente iscritta all’albo speciale degli avvocati, Direttore responsabile dell’avvocatura Regionale, con delibera di Giunta del 31.1.2019 viene confermata nella responsabilità del Servizio Avvocatura regionale e viene indotta a sottoscrivere un contratto annuale in violazione di legge che prevede una durata minima dei contratti dirigenziali non inferiore a tre.
Lo scopo strumentale di tale modo di fare è presto dimostrato. Il politico di turno ha chiaramente teso a tenere sotto scacco il dirigente, per motivi avulsi da quelli istituzionali e contro ogni previsione di legge che vede invece ben distinta e indipendente l’azione amministrativa da quella politica. Ed infatti con delibera di Giunta Regionale dell’1.10.2019, addirittura prima dell’anno, le viene improvvisamente revocato l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Legale e conferita la titolarità del Servizio di Protezione Civile. Il tutto preceduto da un provvedimento disciplinare del tutto infondato, chiaramente ritorsivo e discriminante , regolarmente impugnato.
Al suo posto, per ostacolare una sua possibile reintegra, viene nominato ad interim un dirigente non iscritto all’albo speciale degli avvocati, che addirittura, in palese conflitto di interessi, aveva persino proposto la modifica del regolamento per il funzionamento dell’avvocatura regionale prevedendo che a dirigere il servizio potesse essere un dirigente qualunque (quindi anche un ingegnere o un medico!!!)e non un dirigente abilitato e successivamente regolarmente iscritto all’albo speciale.
Sta di fatto che con delibera di Giunta del 25.11.2019, su parere dell’interessato, viene così eliminato il requisito del ruolo professionale previsto dalla legislazione vigente, che consentiva così la nomina del sostituto privo dei requisiti di legge.
Dopo di lui, in un avvicendamento al vertice dell’Avvocatura Regionale, è stata nominata altra Dirigente, a seguito di mobilità ma pur sempre priva del requisito dell’iscrizione all’albo speciale degli avvocati.
Insomma, un susseguirsi di illegittimità e abusi con tanto di evidente esercizio abusivo della professione.
La Dirigente De Lisio quindi, assistita dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Monica Minadeo, impugna i contratti difformi a legge per durata e i motivi sottesi all’illegittima revoca dell’incarico e ai diversi incarichi conferiti in violazione di legge chiedendo al Tribunale del lavoro di Campobasso la sua reintegra nel servizio dell’avvocatura regionale.
Impugna altresì, innanzi al TAR Molise, l’illegittima modifica apportata al regolamento del servizio avvocatura e coinvolge, al riguardo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso che con nota del 28.5.2020, ritenendo fondata al censura della dirigente De Lisio, scrive al presidente della Regione sottolineando che il regolamento cosi modificato contrasta con quanto sancito dalla legge professionale la quale prevede che la responsabilità dell’ufficio legale sia affidata ad un dirigente abilitato all’esercizio della professione legale e successivamente regolarmente iscritto nell’elenco speciale.
Il Presidente della Regione, imperterrito, anziché dare seguito alle osservazioni del Consiglio dell’ordine su base normativa, decide di dare mandato a resistere in giudizio, con i soldi del contribuente, lasciando la situazione in uno stato di evidente violazione della legge a vantaggio di soggetti non aventi i requisiti normativi.
Il TAR Molise, ritenendo sussistere la giurisdizione amministrativa, trattandosi di modifica di atto macro-organizzativo, riconosciuto l’interesse della ricorrente, ha accolto il ricorso di quest’ultima annullando il regolamento regionale nella parte in cui stabilisce che la direzione del Servizio Legale è affidato dalla Giunta regionale ad uno tra i dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale, piuttosto che a dirigenti con il titolo di avvocati e iscritti all’albo speciale.
L’annullamento è stato disposto, con una sentenza innovativa che prende una posizione netta nel merito della vicenda condividendo a pieno le ragioni della ricorrente, per l’evidente contrasto del regolamento con la legge ordinamentale. Ne è seguita altresì la condanna alle spese legali.
Adesso la controversia si sposta davanti al Tribunale del lavoro, nonché davanti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica perché si accerti ogni eventuale illecito e danno erariale.
Non si esclude l’intervento del Consiglio dell’Odine degli Avvocati.