IL TAR MOLISE CENSURA IL PIANO OPERATIVO SANITARIO
Il Tar Molise ha accolto l’istanza istruttoria proposta nel ricorso del Comune di Campobasso e del Comitato pro Cardarelli per l’annullamento del Programma Operativo sanitario 2019-2021. Nello specifico, i giudice amministrativi hanno ritenuto che “ai fini di una compiuta disamina delle relative censure di carenza di istruttoria e di difetto di motivazione, nonché di quelle di contraddittorietà e sviamento, il Collegio ritiene allora necessario disporre incombenti istruttori” ordinando “al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Molise di produrre una dettagliata e analitica relazione, corredata della pertinente documentazione, che dia conto:
-dei dati acquisiti e delle fonti informative utilizzate dalla Struttura commissariale al fine di dimensionare il prevedibile flusso della domanda di salute e stimare così il fabbisogno assistenziale assunto a base del decreto impugnato;
– delle misure organizzative apprestate al fine di completare, attuare e/o modificare le reti di emergenza-urgenza e tempo-dipendenti, descrivendone l’attuale assetto funzionale anche con riferimento alla definizione delle misure operative concretamente apprestate al fine di fronteggiare, secondo criteri di efficacia e tempestività, il verificarsi di episodi di emergenza sanitaria, soffermandosi in particolare sull’assetto e sulle regole di funzionamento della rete clino-assistenziale per l’ictus emorragico fin dalla presa in carico dei pazienti;
-delle modalità eventualmente apprestate al fine di garantire la destinazione effettiva di una congrua parte dei posti letto in dotazione all’I.R.C.C.S. Neuromed al fine di assicurare il funzionamento della rete delle emergenze tempo-dipendenti;
-dell’attuale sussistenza o meno, a seguito della effettiva stipula, di accordi interregionali per la centralizzazione del paziente con ictus emorragico presso strutture extraregionali quali l’azienda AO “Rummo” – AO Benevento e l’AOU “Ospedali Riuniti di Foggia”, evidenziandosi in caso negativo l’attività effettivamente compiuta per addivenire alla stipula dei detti accordi;
– delle iniziative assunte ai fini della introduzione nella Regione di un servizio di elisoccorso.”
Il Tar ha dunque ordinato alla struttura commissariale di produrre la relazione entro 90 giorni, prescrivendo che la stessa venga “elaborata avendo riguardo alle specifiche doglianze argomentate sul punto dalla parte ricorrente (in particolare, con riferimento ai motivi II e III relativi, rispettivamente, all’acquisizione dei dati necessari per la stima del fabbisogno assistenziale e all’adeguatezza dell’assetto della rete delle emergenze-urgenze)”.